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La Biopower di Pignataro Maggiore |
pignataro maggiore. Sospesa, dal Tar, la proroga concessa dalla Regione per il completamento dell’impianto della Biopower. Ieri, infatti, i giudici del tribunale amministrativo campano hanno deciso di concedere la sospensiva richiesta dal municipio pignatarese. E’ una prima importante vittoria quelal ottenuta ieri dai legali del sindaco Raimondo Cuccaro, nella lotta contro l’impianto a biomasse. “Tenuto conto del pregiudizio grave ed irreparabile allegato con la domanda cautelare - sussistono i presupposti per accogliere tale domanda, perché:trattasi di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento autonomo rispetto alla conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, in relazione al quale sussiste la legittimazione a ricorrere del Comune proprio in quanto soggetto ammesso a partecipare alla conferenza di servizi. Alla fattispecie in esame non pare applicabile la disposizione dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 (in tal senso T.A.R. Lazio Roma, Sez. ll-quater, 2 dicembre 2010, n. 34945), sia in ragione della specialità del procedimento disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, in relazione al. quale è prevista (comma 10) - anche per la disciplina della materia dei termini per l'avvio e la conclusione dei lavori -l'approvazione di apposite linee guida nazionali e regionali (cfr. art. 1, punto 15.5 del D.M. 1.0 settembre 2010 e paragrafo 8 del documento A allegato alla delibera n. 1642/2009), sia in ragione della puntuale disciplina di tale materia posta dal punto 3 del dispositivo del Decreto dirigenziale n. 399/2007, ove è espressamente prevista (attraverso il rinvio all'art. 9 del Decreto dirigenziale n. 238/2006) - in particolare - la possibilità di. concedere una proroga del termine per la conclusione dei lavori per "cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate". Considerato che, tenuto conto della novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare. Per questi motivi il Tar accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, sospende il decreto dirigenziale n. 275 del 10 giugno 2011, fatti salvi gli evenutali provvedimenti che l'Amministrazione regionale riterrà di assumere alla luce della disciplina delineata in motivazione. Spese compensate”. Questa in sostanza è la motivazione con cui il Tar accoglie il ricorso del comune.
“Abbiamo messo un punto fermo nela battaglia contro l’impianto che riteniamo fortemnete dannosso e pericoloso per la nsotra città e per tutto il territorio. Abbiamo inoltre chiesto ed ottenuto il rispetto delle regole”. Così ha commentato il primo cittadino, Raimondo Cuccaro.
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