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giovedì 27 ottobre 2011

Riardo - Risarcimento danni, il Tar salva il comune

riardo. Il comune ritarda la concessione di una licenza edilizia facendo perdere un contributo della comunità europea - di circa  700mila euro - ad un giovane che voleva fare impresa. Girolamo Funaro ha così fatto ricorso al tar chiedendo  contestualmente il pagamento di circa 2milioni di euro di danni all’ente riardese, guidato dal sindaco Angelo Izzo. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, accogliendo la richiesta del difensore dell’ente, l’avvocato Pasquale Di Fruscio, ha respinto la richeista inoltrata da Funaro, salvando il comune dal collasso finanziario. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Riardo, in persona del Sindaco p.t., nella misura di euro 2000,00 (duemila). Funaro però potrebbe ricorrere al consiglio di Stato per tentare di ribaltare la decisione del Tar.  Venendo a scadere il finanziamento nel successivo novembre del 2007, ossia quattro anni dopo il suo riconoscimento, la ricorrente avrebbe potuto evitare la perdita del contributo per mancata ultimazione dei lavori nei termini, ove avesse tempestivamente azionato i rimedi giudiziali, attraverso il rito del silenzio, o amministrativi attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale per ottenere il permesso di costruire in tempo utile per conseguire in via definitiva il finanziamento medesimo. Di tali iniziative non v’è menzione né traccia in atti, ad eccezione di una laconica diffida inviata al Comune per il rilascio della concessione in data 4.10.2007, ossia in epoca ormai prossima allo scadere del contributo medesimo. Né può ritenersi che l’attivazione dello strumento di tutela avverso il silenzio, nella fattispecie, superi il limite di esigibilità del comportamento di un creditore di media diligenza, trattandosi di rimedio di natura sommaria, ad esperimento non aleatorio né di difficile o complessa percorribilità avuto riguardo alla situazione soggettiva di cui la ricorrente era portatrice.

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