alvignano. Si conclude con la sconfitta del comune e la condanna al pagmento delle spese da parte dell’ente guidato dal sindaco Angelo Di Costanzo, la curiosa vicenda che vedeva un’ordinanza di abbattiemento contro i coniugi bove, genitori dell’ex sindaco Domenico Bove. Una vicenda in cui tanti sentivano l’ordore della rivalsa. I giudice del Tar, nel condannare il comune hanno messo in luce una serie di gravi errori commessi propri dagli uffici muncipali. Una sconfitta, per l’ente guidato da Angelo Di Costanzo, pesante come un macigno.
Con ricorso numero di registro generale 2252 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Rocco Mario Pietro Bove, Concetta Mone rappresentati e difesi dagli avvocati Clemente Manzo e Claudio Ursomando avverso l'ordinanza n. 13 prot. n. 1736 notificata il 25/02/2010 di demolizione lavori edili; del diniego di rilascio della copia della concessione edilizia n. 35/1989.
Il tar Campania dopo aver concesso ben tre istruttorie, la prima invocata all'ufficio tecnico comunale, la seconda all'assessorato all'urbanistica della Regione Campania e la terza all'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania ha introitato la causa in decisione per non disattendere il principio della ragionevole durata del processo, condannando, peraltro, il comune a pagare al ricorrente la somma delle spese pari ad euro 1500,00 euro. Il tribunale osserva che influisce, evidentemente, sulla valutazione dei fatti di causa che l’amministrazione abbia emesso l’ordinanza demolitoria del 2010, rispetto a lavori intrapresi dal 1972. Se è pur vero che i procedimenti repressivi edilizi non abbisognano, per regola generale, della previa comunicazione dell'avvio del procedimento, è parimenti da affermare che la stessa si imponga, ove l’amministrazione intende ridiscutere assetti stabilizzati da decenni che hanno generato indiscutibili affidamenti giuridici. Privo poi di ogni pregio è l’assunto che la concessione edilizia n. 35/1989 sulla scorta della quale devono ritenersi, in via logica, legittimati gli interventi contestati: cfr., memoria attorea del 6.9.2010 pg. 4– non possa essere rilasciata in copia, in quanto l’originale è privo della firma del funzionario addetto (tale proposizione è stata ripresa nella missiva di risposta del Comune alla istanza di chiarimenti avanzata dal Tribunale). E’, infatti, invero singolare che il Comune intenda far discendere l’inoperatività di tale atto, da una mancanza che è ascrivibile solamente al suo apparato burocratico. Nessun dubbio, d'altra parte, che la sottoscrizione dell’atto amministrativo sia un requisito essenziale dello stesso; parimenti, tuttavia, si deve affermare che ove un provvedimento amministrativo non sia siglato, ma comunque incontestato per decenni e riconosciuto come tale dall’Ente pubblico, quella mancanza degradi a mera irregolarità che, in ogni caso, non potrà certo essere utilizzata ex abrupto dall’amministrazione, contro l’incolpevole amministrato. Condanna il Comune intimato a pagamento delle spese di causa che si liquidano, in favore della parte istante, in euro 1.500.
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